La denuncia dei difetti nel contratto di compravendita secondo il CO svizzero spiegata

La denuncia dei difetti nel contratto di compravendita secondo il CO svizzero spiegata: termini, requisiti e conseguenze in caso di difetti. Come gli acquirenti possono tutelare i loro diritti di garanzia.

Domanda:

Denuncia dei difetti nel contratto di compravendita: diritti e obblighi secondo il CO

Risposta Jurilo:

La denuncia dei difetti («Mängelrüge») in un contratto di compravendita è un elemento centrale del diritto svizzero della garanzia. Regola come e quando un acquirente deve notificare al venditore i difetti della cosa acquistata per poter far valere i propri diritti di garanzia (ad es. risoluzione del contratto, riduzione del prezzo o riparazione).

Base legale
La denuncia dei difetti è disciplinata dall’art. 201 del Codice delle obbligazioni (CO). In base a tale disposizione:

  • L’acquirente deve esaminare la cosa acquistata non appena ciò sia possibile secondo l’ordinario svolgimento degli affari.
  • Se scopre difetti di cui il venditore è responsabile, deve notificarli immediatamente al venditore.
  • Se l’acquirente omette la notifica tempestiva, la cosa si considera accettata — salvo che si tratti di vizi occulti non riconoscibili durante un esame diligente.
  • I difetti occulti devono essere denunciati immediatamente dopo la loro scoperta.

Requisiti della denuncia dei difetti
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la denuncia deve:

  • Essere sostanziale: l’acquirente deve indicare concretamente in cosa la cosa è difettosa (ad es. quali caratteristiche mancano o non corrispondono all’accordo contrattuale).
  • Essere recettizia: deve giungere al venditore o al suo rappresentante.
  • Essere senza forma particolare: può essere orale o scritta, sebbene la forma scritta sia raccomandata per motivi di prova.

Un’insoddisfazione generale o una contestazione generica non sono sufficienti. La denuncia deve consentire al venditore di riconoscere natura, portata e causa del difetto.

Termini
La denuncia deve essere presentata:

  • Per i difetti evidenti: entro due o tre giorni lavorativi dalla consegna.
  • Per i difetti occulti: immediatamente dopo la loro scoperta. La giurisprudenza ammette di solito un termine di pochi giorni, a seconda delle circostanze del singolo caso.

Conseguenze di una denuncia omessa o tardiva

  • La cosa si considera accettata.
  • L’acquirente perde i propri diritti di garanzia (ad es. risoluzione, riduzione o risarcimento danni).

Prescrizione
Indipendentemente dall’obbligo di denuncia, i diritti di garanzia secondo l’art. 210 CO si prescrivono in linea di principio due anni dopo la consegna della cosa. In caso di dolo del venditore, questo termine non si applica.

Caso particolare: diritto alla riparazione
Se è stato convenuto un diritto alla riparazione, la restituzione della cosa per la riparazione può valere come denuncia dei difetti.

Sintesi
La denuncia dei difetti è un passo obbligatorio per far valere i diritti di garanzia nel diritto della compravendita. Deve essere presentata tempestivamente, in modo preciso e pervenire al venditore. Una denuncia tardiva o insufficiente comporta generalmente la perdita dei diritti.

Fonti:
Art. 201 CO
Art. 210 CO

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