Disdetta durante la malattia in Svizzera – Periodo di protezione ai sensi dell’art. 336c CO

Jurilo di Lawise.ai
In Svizzera, la disdetta durante una malattia non è sempre consentita. In determinati casi si applica un periodo di protezione legale ai sensi dell’art. 336c del Codice delle obbligazioni (CO), che tutela i lavoratori contro la disdetta durante un’incapacità lavorativa dovuta a malattia.
Il periodo di protezione è un elemento centrale della tutela contro il licenziamento in caso di malattia nel diritto del lavoro svizzero.
Che cos’è il periodo di protezione in caso di malattia?
Il periodo di protezione è un intervallo di tempo stabilito dalla legge durante il quale il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro di un dipendente malato.
Obiettivo
Proteggere il lavoratore da una disdetta in una fase particolarmente vulnerabile dal punto di vista sanitario ed economico.
Durata del periodo di protezione
La durata del periodo di protezione dipende dalla durata del rapporto di lavoro, conformemente all’art. 336c cpv. 1 lett. b CO:
- 1° anno di servizio: 30 giorni
- Dal 2° al 5° anno di servizio: 90 giorni
- Dal 6° anno di servizio in poi: 180 giorni
Disdetta comunicata prima della malattia
Se la disdetta viene comunicata prima dell’inizio della malattia, rimane valida.
La malattia non attiva alcun periodo di protezione in questo caso.
Conseguenza giuridica
- Il termine di disdetta continua a decorrere normalmente, anche se il dipendente si ammala durante questo periodo.
- La disdetta non viene prorogata e il rapporto di lavoro termina alla data prevista.
L’art. 336c CO tutela solo contro le disdette comunicate durante la malattia, non contro quelle comunicate in precedenza.
Casi particolari di disdetta durante la malattia
Dipendenti a tempo parziale
Anche i dipendenti a tempo parziale sono protetti dal periodo di protezione, indipendentemente dal grado di occupazione.
Il criterio determinante è l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il periodo di prova.
Malattia ripetuta
In caso di più periodi di malattia nello stesso anno:
- Il periodo di protezione ricomincia per ogni nuova malattia, a condizione che vi sia stata una completa guarigione tra gli episodi.
- In caso di ricaduta immediata o di malattia continua, non si attiva un nuovo periodo di protezione.
Malattia psichica
Le malattie psichiche, come il burnout o la depressione, sono giuridicamente considerate malattie, purché siano attestate da un certificato medico.
La tutela contro la disdetta si applica pienamente anche in caso di disturbi psichici.
Punto di vista del datore di lavoro: cosa devono considerare le risorse umane
Verificare l’esistenza di un periodo di protezione (art. 336c CO)
Prima di ogni disdetta, le risorse umane devono verificare se si applica un periodo di protezione, ad esempio per malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare.
Una disdetta comunicata durante il periodo di protezione è nulla e priva di effetti giuridici.
Il momento della disdetta è determinante
Se la disdetta è stata comunicata prima dell’inizio della malattia, rimane valida.
È consigliabile documentare la ricezione della disdetta, ad esempio tramite raccomandata.
Richiedere un certificato medico
Per giustificare l’applicazione del periodo di protezione è necessario un certificato medico di incapacità lavorativa.
In caso di dubbi, il datore di lavoro può rivolgersi a un medico fiduciario.
Proroga del termine di disdetta in caso di malattia
Se il dipendente si ammala durante il termine di disdetta, quest’ultimo viene sospeso e riprende dopo la fine del periodo di protezione.
Condizioni:
- La disdetta è stata comunicata validamente
- La malattia inizia durante il termine di disdetta in corso
Le risorse umane devono ricalcolare correttamente la nuova data di fine del rapporto di lavoro.
Documentazione e comunicazione
Tutti i passaggi devono essere documentati per iscritto, inclusi la disdetta, l’incapacità lavorativa e i termini applicabili.
Una comunicazione chiara aiuta a evitare malintesi e controversie.
Particolare cautela in caso di malattia psichica
La tutela contro la disdetta è identica anche per le malattie psichiche.
Le risorse umane devono procedere con particolare attenzione e, se necessario, richiedere una consulenza legale.
Evitare la disdetta abusiva (art. 336 CO)
Anche al di fuori del periodo di protezione, una disdetta può essere abusiva, ad esempio se viene comunicata esclusivamente a causa della malattia.
Il datore di lavoro deve essere in grado di giustificare la disdetta con motivi oggettivi.
Conclusione
In caso di disdetta durante una malattia, le risorse umane devono agire con particolare prudenza, verificando accuratamente i periodi di protezione, documentando le decisioni e comunicando in modo chiaro, al fine di ridurre i rischi giuridici.
👉 Jurilo verifica i periodi di protezione nel rispetto del diritto del lavoro svizzero.
Basato su giurisprudenza svizzera verificata.
FAQ – Disdetta durante la malattia
È possibile essere licenziati durante una malattia in Svizzera?
No. Durante una malattia si applica un periodo di protezione legale, durante il quale il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro (art. 336c CO).
Che cos’è il periodo di protezione nel diritto del lavoro svizzero?
È il periodo stabilito dalla legge durante il quale il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro di un dipendente malato, pari a 30, 90 o 180 giorni a seconda dell’anzianità di servizio (art. 336c CO).
Da quando si applica il periodo di protezione?
Il periodo di protezione inizia dal primo giorno di incapacità lavorativa, purché il periodo di prova sia terminato (art. 336c CO).
Qual è la durata del periodo di protezione in base all’anzianità di servizio?
- 1° anno di servizio: 30 giorni
- 2°–5° anno di servizio: 90 giorni
- Dal 6° anno di servizio in poi: 180 giorni
Il periodo di protezione si applica anche durante il periodo di prova?
No. Durante il periodo di prova non si applica alcun periodo di protezione; la disdetta è possibile in qualsiasi momento.
La malattia proroga automaticamente il termine di disdetta?
Sì. Se la malattia interviene durante il termine di disdetta, quest’ultimo viene sospeso e riprende dopo la fine del periodo di protezione (art. 336c CO).
Cosa succede se la disdetta viene comunicata prima dell’inizio della malattia?
La disdetta rimane valida. La malattia non attiva alcun periodo di protezione se inizia dopo la comunicazione della disdetta.
Il periodo di protezione si applica in caso di malattia ripetuta o di lunga durata?
Sì. Il periodo di protezione si applica anche in caso di malattia ripetuta o prolungata, ma solo una volta per anno di servizio e fino al limite massimo previsto dalla legge (30/90/180 giorni).
Un datore di lavoro può disdire durante una malattia per giusta causa?
Sì. In presenza di una giusta causa, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro con effetto immediato anche durante una malattia (art. 337 CO).
Il periodo di protezione si applica anche ai dipendenti a tempo parziale?
Sì. Anche i dipendenti a tempo parziale sono protetti, a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che il periodo di prova sia terminato (art. 336c CO).
Quali sono le conseguenze di una disdetta durante il periodo di protezione?
Una disdetta comunicata durante il periodo di protezione è nulla, non produce alcun effetto giuridico e il rapporto di lavoro continua senza modifiche (art. 336c CO).
