Licenziamento durante il periodo di prova (Svizzera): cosa è consentito – e cosa no

Jurilo di Lawise.ai:
Il licenziamento durante il periodo di prova solleva molte domande in Svizzera – in particolare in caso di malattia, riguardo al termine di preavviso o alla validità di un licenziamento già il primo giorno di lavoro. Questo articolo spiega in modo chiaro e pratico le regole legali secondo il Codice delle obbligazioni (CO), sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.
Il periodo di prova è chiaramente disciplinato dal diritto del lavoro svizzero, ma viene spesso interpretato in modo errato nei contratti di lavoro o prolungato in modo non conforme alla legge.
Durata del periodo di prova
Per legge
Il periodo di prova legale è di un mese a partire dall’inizio del rapporto di lavoro (art. 335b cpv. 1 CO).
Contrattualmente
Il periodo di prova può essere prolungato contrattualmente fino a un massimo di tre mesi o anche ridotto — tuttavia, ciò deve essere concordato per iscritto (art. 335b cpv. 2 CO).
Termine di preavviso durante il periodo di prova
Per legge
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto con un termine di preavviso di 7 giorni (art. 335c cpv. 1 CO).
Deroghe contrattuali
Il termine di preavviso può essere ridotto o prolungato contrattualmente, ma solo se ciò è stato concordato per iscritto (art. 335c cpv. 2 CO).
A chi si applica cosa?
Per i datori di lavoro
- Licenziamento durante il periodo di prova generalmente consentito
- Nessun periodo di protezione in caso di malattia
- Attenzione a motivi discriminatori
Per i lavoratori
- Termine di preavviso di 7 giorni
- Nessuna protezione contro il licenziamento in caso di malattia
- Possibile diritto a un’indennità in caso di abuso
Licenziamento durante la malattia nel periodo di prova
Durante il periodo di prova non si applica alcun periodo di protezione in caso di malattia. Ciò significa:
Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore anche durante una malattia — il licenziamento è valido (l’art. 336c CO si applica solo dopo il periodo di prova).
Abuso & discriminazione
Quando il licenziamento è comunque illecito
Anche durante il periodo di prova, un licenziamento è illecito se avviene in modo abusivo o discriminatorio, ad esempio:
- per caratteristiche personali (ad es. sesso, religione, origine)
- perché è stato esercitato un diritto costituzionale (ad es. libertà di espressione)
- per impedire diritti o pretese (ad es. imminente continuazione del salario in caso di malattia)
- per appartenenza o attività sindacale
Tali licenziamenti sono considerati abusivi ai sensi dell’art. 336 CO e possono comportare un’indennità fino a sei mensilità di salario (art. 336a CO).
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FAQ sul licenziamento durante il periodo di prova
Il licenziamento il primo giorno è consentito?
Sì, il licenziamento già il primo giorno di lavoro è consentito — anche durante il periodo di prova con un termine di preavviso di 7 giorni.
È possibile prolungare il periodo di prova?
Sì, il periodo di prova può essere prolungato contrattualmente — ma al massimo fino a 3 mesi e solo se concordato per iscritto (art. 335b cpv. 2 CO).
Il licenziamento via WhatsApp è valido?
Sì, il licenziamento via WhatsApp è formalmente valido, ma non è consigliato per motivi probatori.
Il periodo di prova vale anche per i contratti part-time?
Sì, il periodo di prova si applica indipendentemente dal grado di occupazione, quindi anche ai contratti part-time.
Il periodo di prova può essere prolungato in caso di malattia?
Sì, in caso di malattia il periodo di prova viene prolungato della durata dell’assenza (art. 335b cpv. 3 CO).
È possibile un licenziamento immediato durante il periodo di prova?
Sì, in presenza di un motivo grave, il licenziamento immediato è possibile in qualsiasi momento (art. 337 CO).
Il periodo di prova si applica anche ai contratti a tempo determinato?
Sì, anche nei contratti a tempo determinato può essere previsto un periodo di prova.
Cosa succede se il contratto non menziona il periodo di prova?
In tal caso si applica automaticamente il periodo di prova legale di un mese (art. 335b cpv. 1 CO).
Un licenziamento durante il periodo di prova può essere impugnato?
Sì, se è abusivo (ad es. discriminatorio), può essere impugnato (art. 336 CO).
Si applicano regole diverse per apprendisti o stagisti?
Sì, per gli apprendisti valgono speciali disposizioni di protezione previste dalla legge sulla formazione professionale; per gli stagisti è determinante il contenuto del contratto.
